PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e successive modificazioni, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, è autorizzata la istituzione di una zona franca produttiva nell'agglomerato industriale San Ferdinando-Gioia Tauro-Rosarno in esecuzione del protocollo d'intesa per lo sviluppo di iniziative nel porto di Gioia Tauro sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il 2 dicembre 1993.

Art. 2.

      1. La delimitazione degli ambiti territoriali della zona franca produttiva è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle proposte formulate dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, di seguito denominato «Consorzio», d'intesa con la provincia di Reggio Calabria, di seguito denominata «provincia», e con i comuni interessati territorialmente, sentite le organizzazioni economiche, imprenditoriali e sindacali e le associazioni di categoria degli operatori di settore.
      2. Ove si renda necessario da mutamenti oggettivi dei fattori economici, ovvero da nuove esigenze della programmazione nazionale o regionale, o ancora per determinazione, su parere conforme del nucleo di valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del coordinatore generale di cui all'articolo 8, la delimitazione geografica della zona franca produttiva può essere modificata secondo la procedura di cui al comma 1.

 

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Art. 3.

      1. Il piano regolatore territoriale consortile dell'agglomerato industriale San Ferdinando-Gioia Tauro-Rosarno si adegua automaticamente alla delimitazione fissata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2, comma 1, e il Consorzio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce la normativa tecnica di attuazione della zona franca che dovrà tenere conto delle disposizioni degli articoli 167, paragrafo 4, e 172 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992. Tale normativa prevale su eventuale diversa disciplina urbanistica locale e viene recepita integralmente dal piano territoriale di coordinamento della provincia.

Art. 4.

      1. Nel rispetto della disciplina comunitaria, nella zona franca produttiva saranno in funzione:

          a) i magazzini, ivi compresi i magazzini frigoriferi per il deposito delle merci in arrivo ed in partenza;

          b) gli uffici per le autorità doganali incaricate della sorveglianza esterna e del controllo interno, nonché dell'espletamento di tutte le operazioni disciplinate dai regolamenti comunitari;

          c) il centro direzionale, da concedere in uso agli operatori economici per lo svolgimento delle loro attività, compresi gli uffici destinati a società di servizi anche ad alta tecnologia, quali banche dati, centri elaborazione dati, centri contabili operanti per conto e nell'interesse dei suddetti operatori economici, nonché gli uffici destinati al Comitato consultivo-promozionale di cui all'articolo 7, al nucleo di valutazione ed al coordinatore generale;

          d) gli stabilimenti per la manipolazione, la trasformazione, il condizionamento, la conservazione e le altre operazioni sulle merci o le derrate, in arrivo ed

 

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in partenza, secondo i criteri, le disposizioni ed i limiti dettati al riguardo dalla normativa comunitaria;

          e) gli stabilimenti per il perfezionamento delle merci destinate sia all'immissione in consumo nel mercato comunitario che all'esportazione verso Paesi terzi.

Art. 5.

      1. Le imprese italiane, estere o miste, produttrici di beni e servizi, che sono insediate nella zona franca produttiva, possono accedere ai fondi del Mediocredito centrale previsti dalle vigenti disposizioni per le aziende esportatrici, nonché ai benefìci di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni.
      2. Alle imprese ed ai lavoratori operanti nella zona franca produttiva, si applicano i benefìci e le agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le agevolazioni previste per lo sviluppo del mezzogiorno d'Italia e dell'imprenditoria giovanile.
      3. Per le merci immesse definitivamente nel territorio comunitario è consentito il differimento, fino a sei mesi dalla data di immissione, del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.
      4. Ai redditi imponibili delle società, enti ed imprese individuali, operanti esclusivamente in zona franca produttiva, e di cui non esistano sul territorio italiano né filiali, né strutture produttive, né stabili organizzazioni commerciali, è applicata un'imposta forfettaria pari al 10 per cento complessivo.
      5. Gli utili delle società, enti ed imprese individuali, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché delle imprese minori che abbiano optato per la contabilità ordinaria, che si costituiscono in zona franca produttiva al fine di dare vita a nuove iniziative imprenditoriali, se ridistribuiti,

 

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sono soggetti alla ritenuta fissa a titolo di imposta complessiva nella misura dell'1 per cento.
      6. Particolari condizioni per i lavoratori o benefìci fiscali e previdenziali possono essere concessi con autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      7. Nei limiti perimetrali della zona franca produttiva possono essere insediate strutture, produttive o commerciali, operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.

Art. 6.

      1. La costruzione, la gestione e la manutenzione del centro direzionale e delle infrastrutture necessarie alla creazione della zona franca produttiva, nonché l'assegnazione e la vendita dei terreni agli operatori richiedenti, sono attribuite al Consorzio, secondo le direttive ed il controllo del coordinatore generale.
      2. Il Consorzio, per la manutenzione delle opere, per la gestione degli impianti e per l'erogazione dei servizi consortili, determina, d'intesa con il coordinatore generale, e riscuote i dovuti corrispettivi.
      3. Le concessioni edilizie per la costruzione degli impianti industriali, commerciali e di servizi, all'interno della zona franca produttiva e nelle aree industriali attrezzate dal Consorzio sono rilasciate dalle competenti amministrazioni comunali a titolo gratuito.

Art. 7.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito un Comitato consultivo-promozionale della zona franca produttiva, di seguito denominato «Comitato», composto da:

          a) due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) un dirigente del Ministero dei trasporti;

 

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          c) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          d) un dirigente dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

          e) un dirigente del Consorzio;

          f) un dirigente della regione Calabria;

          g) un rappresentante per ognuno dei comuni interessati per territorio;

          h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

          i) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

          l) il coordinatore generale.

Art. 8.

      1. Il coordinatore generale, scelto fra i dirigenti dello Stato, della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici, con qualifica non inferiore a direttore generale, è posto in aspettativa con assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
      2. L'amministrazione di appartenenza provvede a richiedere il rimborso del correlativo onere all'ufficio contabile del Comitato.

Art. 9.

      1. Ai componenti del Comitato spetta un gettone di presenza determinato col decreto di nomina, oltre al rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio e trasferimento. I componenti restano in carica cinque anni e possono essere rinnovati alla scadenza del mandato.

Art. 10.

      1. Il Comitato dà pareri al coordinatore generale sulle domande di insediamento di attività industriali, commerciali, creditizie e di servizi, previa istruttoria relativa all'individuazione,

 

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la selezione e la valutazione delle opportunità imprenditoriali e dei progetti di investimento, resa dal nucleo di valutazione; propone ai Ministri interessati le iniziative idonee allo sviluppo della zona franca produttiva e gli strumenti atti a favorire le condizioni per l'intermodalità nell'area del porto.

Art. 11.

      1. Tutti i poteri di gestione spettano al coordinatore generale il quale provvede, in particolare a:

          a) nominare un nucleo di valutazione composto da sei esperti con specifiche competenze in materia doganale, commerciale, finanziaria, urbanistica, legislativa comunitaria ed aziendale, per l'istruttoria e la valutazione dei progetti insediativi, l'individuazione e l'utilizzazione di finanziamenti e contributi disponibili in sede comunitaria, nazionale o regionale;

          b) controllare l'attuazione degli interventi, verificare il rispetto delle condizioni fissate, sia in ordine alle modalità di esecuzione che ai tempi di realizzazione, nei provvedimenti autorizzativi;

          c) provvedere ai sensi degli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nullaosta, assensi, e quant'altro necessario al fine della esecuzione degli interventi;

          d) definire un modello unico di richiesta di insediamento nella zona franca produttiva e trasmetterlo alle diverse amministrazioni interessate, per le parti di relativa competenza, prescrivendo i tempi necessari per la definizione del procedimento amministrativo.

Art. 12.

      1. Il coordinatore generale si avvale del personale assegnato dalla regione Calabria, dalla provincia e da altre amministrazioni, compresi gli enti pubblici economici, in posizione di comando temporaneo

 

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secondo la normativa vigente in ogni singola amministrazione.

Art. 13.

      1. Le spese per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato, del nucleo di valutazione e del personale comandato sono a carico dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dei trasporti, in parti uguali.

Art. 14.

      1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 6, il Consorzio predispone un programma triennale di intervento fissando, d'intesa con il coordinatore generale, le relative priorità, tenuto conto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e lo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze per la necessaria approvazione.